Operatività dell'Arbitro Assicurativo
Gentile Socio, la informiamo che dal 15 gennaio 2026 sarà operativo l’Arbitro Assicurativo (AAS), istituito presso l’IVASS, a cui potrà rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa sorte con le Compagnie e gli intermediari assicurativi, aggiungendosi agli strumenti di risoluzione alternativa già esistenti.
Arbitro Assicurativo
Nuovo strumento di risoluzione delle controversie assicurative istituito presso IVASS.
Integrazione nel DIPA
Per i contratti assicurativi per i quali le è stato consegnato il DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo), tale documento deve intendersi integrato, con decorrenza dal 15 gennaio 2026, nella sezione “Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?”, dalla seguente frase: “all’Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile”.
REQUISITI
Requisiti e tempistiche del ricorso
L’avente diritto (contraente, assicurato, beneficiario di una polizza o danneggiato titolare di azione diretta nei confronti della Compagnia) può rivolgersi all’Arbitro Assicurativo, a condizione che:
Reclamo Preventivo
Abbia prima presentato un reclamo direttamente alla Compagnia Assicurativa o all’intermediario.
Risposta insoddisfacente
Non abbia ricevuto risposta entro 45 giorni o abbia ritenuto insoddisfacente la risposta ottenuta.
Termine di presentazione
Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data del reclamo e deve riguardare fatti accaduti nei 3 anni precedenti.
APERTURA
Apertura del ricorso
Procedura Online
La procedura si svolge interamente online, attraverso il portale dell’Arbitro Assicurativo raggiungibile all’indirizzo www.arbitroassicurativo.org
Costo
È previsto un contributo fisso di 20€ per l’avvio del ricorso a carico dell’avente diritto.
OGGETTO
Limiti di valore delle controversie
Le controversie possono riguardare l’accertamento di diritti e obblighi contrattuali e il risarcimento dei danni, entro i seguenti limiti:
Limiti massimi per tipologia di polizza
Polizze vita con prestazione solo in caso di morte
fino a 300.000 €
Altre polizze vita
fino a 150.000 €
Assicurazioni danni (casa, salute, viaggio)
fino a 25.000 €
R.C. Auto (azione diretta del danneggiato)
fino a 2.500 €
PROCESSO
Svolgimento e Decisione
1
Controdeduzioni Compagnia
Entro 40 giorni dalla presentazione del ricorso, la Compagnia Assicurativa e/o l’intermediario trasmettono le loro controdeduzioni.
2
Contradditorio
Segue un ulteriore scambio di repliche e controrepliche tra le parti.
3
Decisione del Collegio
Conclusa la fase del contraddittorio, il Collegio esamina il caso e prende una decisione entro i successivi 90 giorni (prorogabili una sola volta fino a ulteriori 90 giorni).
EFFICACIA
Efficacia della decisione e tutela
La decisione non è vincolante
La decisione dell’Arbitro Assicurativo non è vincolante. Tuttavia, in caso di inosservanza della decisione da parte della Compagnia o dell’intermediario:
- L'inosservanza viene pubblicata sul sito dell'Arbitro Assicurativo per 5 anni
- Deve essere pubblicata sul sito internet della Compagnia o dell'intermediario (o esposta nei locali, se non ha un sito) per almeno 6 mesi
Altri strumenti di tutela
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è alternativo all’esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall’ordinamento.
L’avente diritto può sempre successivamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni.